Conversione titolo di studio
1. Che cos'è la deroga?
La deroga è un'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle professioni sanitarie in Italia anche senza essere ancora in possesso del riconoscimento ordinario del titolo di studio.
2. Quale legge ha introdotto la deroga?
L'art. 13 D.L. 18/2020 con le modificazioni introdotte nel corso degli anni (in particolare la proroga del termine periodicamente applicata dai decreti mille proroghe) prevede quanto segue: "Fino al 31.12.2025 in deroga agli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 09.11.2007 n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero [...]".
3. Come si richiede la deroga?
Ogni Regione Italiana ha introdotto le proprie modalità operative di richiesta della deroga. Pertanto da Regione a Regione ci possono essere regole parzialmente diverse. Le Regioni principali hanno le seguenti regole:
Lombardia. Deroga prevista per medici e infermieri. La richiesta si formula su un portale dedicato e, se la documentazione prodotta è corretta, la deroga viene rilasciata in circa 30 giorni.
Emilia Romagna. Deroga prevista per medici, infermieri e OSS. La richiesta si formula su un portale dedicato e, se la documentazione prodotta è corretta, la deroga viene rilasciata in circa 1 giorno.
Veneto. Deroga prevista per infermieri e oss. La richiesta si formula su tramite una richiesta ufficiale all'ufficio dedicato e, se la documentazione prodotta è corretta (in questo caso se non viene formulata opposizione da parte della Regione) la deroga si intende rilasciata.
Friuli Venezia Giulia. Deroga prevista per medici, infermieri e oss. La richiesta si formula su tramite una richiesta ufficiale all'ufficio dedicato e, se la documentazione prodotta è corretta (in questo caso se non viene formulata opposizione da parte della Regione) la deroga si intende rilasciata.
Piemonte. Deroga prevista per medici, infermieri e oss. La richiesta si formula su tramite una richiesta ufficiale all'ufficio dedicato e, se la documentazione prodotta è corretta (in questo caso se non viene formulata opposizione da parte della Regione) la deroga viene rilasciata in circa 45 giorni. NB: il Piemonte è l'unica regione che chiede anche il permesso di soggiorno oppure una cittadinanza UE.
4. Quali documenti servono per la deroga?
- copia tradotta e legalizzata del diploma (con apostille sia sul diploma sia sulla traduzione)
- copia tradotta e legalizzata del certificato di iscrizione all'albo (CRM) dei medici o degli infermieri in Brasile (con apostille sia sul diploma sia sulla traduzione). Il documento deve essere rilasciato con validità per l'anno in corso (non va bene, ad esempio, un documento del 2023)
- copia semplice di un documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità)
- curriculum vitae
- delega rilasciata all'avvocato per presentare la richiesta di deroga
- domanda di deroga firmata (la domanda la predispone l'avvocato dopo aver ricevuto l'incarico)
NB: tutta la documentazione NON è richiesta in originale ma solo scansionata. NON è richiesta la dichiarazione di valore (questa serve solo per il riconoscimento ordinario).
5. Cosa posso fare in Italia una volta ottenuta la deroga?
Puoi lavorare nella Regione in cui hai ottenuto la deroga del tuo titolo di studio sanitario come medico, infermiere oppure OSS.
Medici e infermieri possono lavorare sia come dipendenti di strutture sanitarie sia come lavoratori autonomi con partita iva (regime forfettario o ordinario a seconda delle necessità).